2 Delimitazioni delle prestazioni di formazione rispetto alle prestazioni senza carattere formativo
Info IVA per settore 20 · Formazione
In vigore · Stato dal 19 dicembre 2024
AFC · Info IVA settore 20 · n. 2 · Italiano
Affinché una prestazione sia considerata di carattere formativo, deve in primo luogo perseguire lo scopo di trasmettere conoscenze ai sensi della cifra 1. Se la prestazione eseguita soddisfa i criteri formali esposti alla cifra 1 di un concetto (formativo) di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA, resta da esaminare il carattere prevalentemente formativo della prestazione eseguita.
Sono escluse dall’imposta attività strettamente legate a un obiettivo di natura educativa o formativa. Tali attività devono servire principalmente a trasmettere o approfondire conoscenze oppure, perlomeno, ad acquisire conoscenze o competenze.
Per la valutazione ai sensi dell’IVA devono essere presi in considerazione di volta in volta tutti gli elementi del singolo caso concreto (valutazione del singolo caso). Occorre valutare dal punto di vista oggettivo del gruppo di consumatori se l’offerta sia principalmente orientata a una trasmissione delle conoscenze. In tale ambito, occorre tenere conto soprattutto del programma concreto del corso.
Le prestazioni di formazione vanno pertanto delimitate dalle altre prestazioni che possono a loro volta trasmettere conoscenze, ma che perseguono in prima linea un altro scopo. Il carattere prevalentemente formativo non è dato in particolare per le seguenti prestazioni (elenco non esaustivo):
prestazioni di consulenza (→ cifra 2.1);
prestazioni che enfatizzano le componenti di creatività e di ripresa (→ cifra 2.2.1);
manifestazioni di svago, divertimento, tempo libero e socializzazione (→ cifra 2.2.1);
prestazioni incentrate su nuove esperienze e/o un’avventura (→ cifra 2.2.1);
vacanze attive (ad es. settimane di tennis e sci di fondo [→ cifra 2.2.1]);
istruzioni che servono soltanto per svolgere correttamente l’attività o impedire i pericoli (ad es. istruzioni in materia di sicurezza per attività svolte una tantum [→ cifra 2.2.1]);
pratica accompagnata dello sport, attività di fitness (ad es. aerobica, jazz, ginnastica, spinning), animazione ed esercizio sportivo (→ cifra 2.2.2);
prestazioni che servono al benessere fisico, psichico e personale o alla salute (ad es. wellness [→ cifra 2.2.2]);
sviluppo e percezione personali (→ cifra 2.3);
offerte per aumentare la prestazione fisica (→ cifra 2.3);
corsi autodidattici a distanza (→ cifra 4.9.2);
prestazioni nel campo della pubblicità (→ cifra 4.16).
[Illustrazione: nell’originale] | Nei casi misti (ad es. con attività fisica, diverse componenti della prestazione) occorre verificare, tenendo conto di tutte le particolarità del singolo caso, se l’accento è posto sulla trasmissione e sull’approfondimento di conoscenze oppure sull’acquisizione di conoscenze o competenze. |
Una prestazione di formazione è esclusa dall’imposta soltanto se sono rispettati i criteri formali (→ cifra 1) e il carattere prevalentemente formativo (→ cifra 2).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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