2.6 Persone esercitanti professioni mediche e sanitarie con un contratto di lavoro
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.6 · Italiano
Il rapporto del contratto di lavoro prevede che le controprestazioni per le cure mediche effettuate da un impiegato fanno parte della cifra d’affari del datore di lavoro. Queste cifre d’affari sono escluse dall’imposta per il datore di lavoro se si tratta di cure mediche (→ cifre 1.4 e 1.4.1) e se dal profilo dell’IVA il medesimo è considerato prestatore di cure mediche secondo la cifra 1.5.3.
Se ai sensi dell’IVA il datore di lavoro non è considerato prestatore di cure mediche, tutte le prestazioni che fattura sono imponibili all’aliquota determinante, ad eccezione delle cure mediche dispensate da una persona considerata prestatrice di cure mediche conformemente alla cifra 2.1, le quali sono escluse dall’imposta. Il datore di lavoro deve essere in grado di provare che la cura è stata effettuata da tale persona.
Esempio
La farmacia «Natura» impiega la signora Bianchi, naturopata in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione, la quale esegue cure mediche in uno studio attiguo alla farmacia. La fattura per il paziente è intestata alla farmacia «Natura». La farmacia può provare – per mezzo del dossier medico – che la cura medica è stata dispensata dalla signora Bianchi, naturopata. La cura medica è esclusa dall’imposta.