1.5.3 Professioni del settore sanitario ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.5.3 · Italiano

Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

a.

medici;

b.

medici-dentisti;

c.

protesisti dentari;

cbis.

igienista dentale;

d.

psicoterapeuti;

dbis.

psicologi;

e.

chiropratici;

f.

fisioterapisti;

g.

ergoterapisti;

h.

naturopati, guaritori, guaritori naturali;

i.

levatrici;

j.

infermieri;

k.

massaggiatori medico-terapeutici;

l.

logopedisti;

m.

dietisti;

n.

podologi;

o.

-

p.

farmacisti;

q.

optometristi.

[Illustrazione: nell’originale]

Sono considerate professioni mediche e sanitarie anche quelle di optometristi e ottici titolari di un diploma federale equivalente al diploma di optometrista.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 cpv. 2 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).