2.4 Messa a disposizione dell’infrastruttura
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.4 · Italiano
La messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 da parte di
altre persone esercitanti una professione medica e sanitaria (→ cifra 2.1),
studi associati (→ cifra 2.2),
istituzioni di cura ambulatoriale (→ cifra 2.3),
ospedali (→ cifra 3),
centri di cure mediche (→ cifra 4),
centri diagnostici (→ cifra 5)
è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 2 e 3 LIVA) a prescindere dal fatto che il prezzo della locazione sia stabilito in base a un forfait (mensile o annuale), a una percentuale della cifra d’affari o a un’altra chiave di riparto.
L’infrastruttura include in genere le prestazioni seguenti: locazione della sala di cura attrezzata, utilizzo di altri locali e infrastruttura (sala d’accoglienza e ricezione, sala di sterilizzazione, sala radiologica e toilette) e l’esecuzione di prestazioni amministrative (gestione degli appuntamenti, fatturazione, corrispondenza e domande di esecuzione).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).