2.5 Rimborsi a persone che esercitano una professione medica e sanitaria a titolo indipendente o al datore di lavoro

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.5 · Italiano

Se una persona che esercita una professione medica o sanitaria a titolo indipendente (persona fisica) ai sensi della cifra 2.1 (di seguito denominata «prestatrice di cure») presta cure mediche presso un ospedale, un’istituzione di cura ambulatoriale o un centro di cure mediche (di seguito denominato «centro») e tali cure vengono fatturate dal centro in proprio nome (e non in nome né su fattura della prestatrice di cure), gli importi versati alla prestatrice di cure sono esclusi dall’imposta (rimborso della cura medica).

Se la prestatrice di cure è una collaboratrice dipendente (ad es. presso una società anonima o una Sagl) e presta cure mediche presso un centro sotto la responsabilità del suo datore di lavoro, gli importi versati al datore di lavoro sono esclusi dall’imposta (rimborso della cura medica). Se, al contrario, il centro si assume la responsabilità della cura, questa fattispecie viene considerata come una messa a disposizione di personale. Ulteriori spiegazioni riguardanti il trattamento fiscale della messa a disposizione di personale sono disponibili alla cifra 1.7.

[Illustrazione: nell’originale]

Esempi figurano alla cifra 2.3.4.