3.2 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 21 · n. 3.2 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

le prestazioni di cura e le cure mediche dispensate nel campo della medicina umana, comprese le prestazioni strettamente connesse, il cui scopo è curare le malattie, le lesioni o altri disturbi corporali o mentali (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA).

Le prestazioni fatturate in base alla tariffa per singola prestazione per prestazioni mediche ambulatoriali (TARDOC) o alle tariffe forfettarie per paziente (forfait ambulatoriali) sono, fatto salvo il seguente paragrafo, cure mediche escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA.

In caso di prestazioni volte all’allestimento di perizie mediche nonché di prestazioni nell’ambito della medicina estetica e preventiva, occorre valutare caso per caso se si tratta di prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall’imposta ([Illustrazione: nell’originale] perizie: cifra 9; medicina estetica: cifra 2.1.1.1).

[Illustrazione: nell’originale]

In caso di prestazioni che non figurano in TARDOC o nelle tariffe forfettarie per paziente oppure che sono conteggiate tramite una tariffa diversa da TARDOC o dai forfait ambulatoriali (ad es. SwissDRG o TARPSY), occorre esaminare caso per caso l’adempimento delle condizioni per una cura medica esclusa dall’imposta;

b.

l’alloggio (comprese le tasse radiotelevisive nonché le tasse del collegamento telefonico e delle conversazioni, anche se fatturate separatamente) e l’assistenza ai pazienti.

Le spese sostenute per i pazienti (ad es. taxi o parrucchiere) e rifatturate a questi ultimi non sono attribuibili alla cifra d’affari dell’ospedale e non legittimano nemmeno la deduzione dell’imposta precedente, purché siano adempite le condizioni di cui alla cifra 8;

c.

il vitto compreso nel forfait giornaliero (inclusi eventuali supplementi per diete). Le prestazioni relative a migliori condizioni d’alloggio (supplemento per camera singola) sono parti integranti dell’alloggio e sono escluse dall’imposta.

Nei casi di ricovero di bambini o di adulti, come pure nel caso di parto, l’alloggio e il vitto della persona prossima che accompagna le persone ricoverate sono esclusi dall’imposta;

d.

le cure mediche prestate da persone esercitanti una professione medica o sanitaria secondo la cifra 2.1, che dispongono di uno studio all’interno dell’ospedale e curano pazienti privati, fatturate ai pazienti dall’ospedale (ad es. medici aggiunti o primari). Sono esclusi dall’imposta anche i contributi che questi professionisti versano per l’utilizzo dell’infrastruttura (compreso il personale curante e il personale medico);

e.

la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) e di mezzi ausiliari medici direttamente ai pazienti nell’ambito di una cura medica (→ cifra 3.3 lett. c). È parimenti esclusa dall’imposta l’applicazione, da parte di medici, di dispositivi impiantabili e di altre protesi fisse che possono essere rimossi dal corpo e reimpiegati o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (ad es. articolazione artificiale dell’anca o stimolatore cardiaco);

f.

l’utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte dei pazienti durante il soggiorno e per un breve periodo dopo l’uscita dall’ospedale, anche se è fatturato separatamente;

g.

la fornitura di beni mobili usati, utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA);

h.

la messa a disposizione di personale, senza scopo lucrativo, da parte di un ospedale per la cura dei malati (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA) nonché da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28bis LIVA; → cifra 1.2 lett. m);

i.

determinate prestazioni di collettività pubbliche (→ cifra 1.2 lett. l).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC, applicabile dal 01.01.2026 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).