1.2 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.2 · Italiano
In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA, sono esclusi dall’imposta (elenco non esaustivo):
a. | le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, eseguite da ospedali, da centri medici e diagnostici, nonché da ambulatori e cliniche diurne; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata invece una fornitura imponibile (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA); | |
b. | le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA); | |
c. | le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA); | |
d. | le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico (art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA; dal 01.07.2024, la prescrizione medica non è più richiesta [modifica dell’art. 7 OPre, in vigore dal 01.07.2024]); | |
e. | le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza (art. 21 cpv. 2 n. 5 LIVA); | |
f. | le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l’immediato esercizio della propria attività (art. 21 cpv. 2 n. 6 LIVA); | |
g. | il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (art. 21 cpv. 2 n. 7 LIVA); | |
h. | le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA); | |
i. | le prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA); | |
j. | le seguenti prestazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione: | |
a. | le prestazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento, della formazione, della formazione continua e della riqualificazione professionale, compreso l’insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, | |
b. | i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l’attività di conferenziere non sottostà all’imposta, indipendentemente dal fatto che l’onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, | |
c. | gli esami nell’ambito della formazione, | |
d. | le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un’istituzione le cui prestazioni sono escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c, sempre che siano fornite da membri dell’istituzione, | |
e. | le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c (art. 21 cpv. 2 lett. 11 LIVA); | |
k. | la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l’aiuto e la sicurezza sociali, l’assistenza all’infanzia e alla gioventù, l’educazione e l’istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA); | |
l. | le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA); | |
m. | le prestazioni effettuate tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative nonché tra gli istituti o le fondazioni, i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative (art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA); | |
n. | la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28bis LIVA). | |
Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell’articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 cpv. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).