2.1.1.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.1.1 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell’uomo (art. 34 cpv. 1 OIVA).

Le prestazioni effettuate da un medico e fatturate in base alla tariffa per singola prestazione per prestazioni mediche ambulatoriali (TARDOC) o alle tariffe forfettarie per paziente (forfait ambulatoriali) sono, fatto salvo il seguente paragrafo, cure mediche escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA.

In caso di prestazioni volte all’allestimento di perizie mediche (→ cifra 9) nonché di prestazioni nell’ambito della medicina estetica e preventiva (→ cifra 14), occorre valutare caso per caso se si tratta di prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall’imposta.

Sono esclusi dall’imposta gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal medico (art. 34 cpv. 3 lett. a OIVA). Quando sono effettuati da un medico con lo statuto di impiegato, sotto la responsabilità di un medico titolare dell’autorizzazione all’esercizio, detti esami, consulenze e trattamenti sono esclusi dall’imposta, a condizione che non ci sia l’esigenza di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione per il medico impiegato. Se vi è l’obbligo di detenere una simile autorizzazione, sono esclusi dall’imposta unicamente i trattamenti effettuati dal medico che detiene l’autorizzazione.

[Illustrazione: nell’originale]

In caso di prestazioni che non figurano in TARDOC o nelle tariffe forfettarie per paziente oppure che sono conteggiate tramite una tariffa diversa da TARDOC o dai forfait ambulatoriali, occorre esaminare caso per caso l’adempimento delle condizioni per una cura medica esclusa dall’imposta;

b.

le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (prestazioni di managed care) e le prestazioni amministrative e di gestione nell’ambito del coordinamento delle cure (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA).

Con coordinamento delle cure o managed care si fa riferimento a modelli assicurativi nel settore sanitario che promuovono il trattamento integrato dei pazienti (ad es. HMO, modello del medico di famiglia o modello combinato). Ciò significa essenzialmente che le singole fasi di terapia, spesso eseguite da differenti prestatori, vengono coordinate e armonizzate tra loro da un servizio centrale come lo studio del medico di famiglia;

c.

la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC, applicabile dal 01.01.2026 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).