4.3 Prestazioni imponibili

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 21 agosto 2026

AFC · Info IVA settore 21 · n. 4.3 · Italiano

Sono imponibili:

a.

il vitto e le altre prestazioni non compresi nel forfait giornaliero e fatturati separatamente (ad es pulizia della camera, lavaggio e rammendo della biancheria personale, consumazioni nella caffetteria o al ristorante, conversazioni telefoniche tenute in cabina, vendita di beni al chiosco o in un negozio di fiori). La somministrazione di derrate alimentari (tranne le bevande alcoliche) per la consumazione in camera è imponibile all’aliquota ridotta se sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di questa prestazione da quelle della ristorazione (art. 25 cpv. 3 LIVA);

b.

l’alloggio (inclusa la prima colazione) è imponibile all’aliquota speciale, mentre il vitto all’aliquota normale se le condizioni della cifra 4.1 non sono adempite (l’istituzione non è considerata un centro di cure mediche), manca il certificato di trasferimento o il soggiorno non è più necessario dal punto di vista medico e si protrae oltre la data prevista;

c.

il vitto e l’alloggio per le persone in visita presso i pazienti in riabilitazione o in cura, come pure per il proprio personale (→ info IVA Quote private);

d.

la vendita di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario ai pazienti come pure la loro locazione e vendita a terzi (che non soggiornano nell’istituto).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).