4.2 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 4.2 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

le prestazioni di cura e le cure mediche dispensate nel campo della medicina umana, comprese le prestazioni strettamente connesse, effettuate sotto controllo medico e il cui scopo è curare le malattie, le lesioni o altri disturbi corporali o mentali (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA). Ciò vale sia per i trattamenti prescritti nel certificato di trasferimento, sia per gli ulteriori trattamenti ordinati dalla direzione medica;

b.

l’alloggio (comprese le tasse radiotelevisive nonché le tasse del collegamento telefonico e delle conversazioni, anche se fatturate separatamente) e il vitto compreso nel forfait giornaliero (inclusi eventuali supplementi per diete) di pazienti in riabilitazione per la durata della cura oppure del soggiorno di convalescenza o di riabilitazione. Non è determinante se il medico curante è domiciliato sul territorio svizzero o all’estero.

Il certificato di trasferimento redatto dall’ospedale o dal medico curante (e non dal medico del centro) può servire da prova per attestare che si tratta di una cura, di un soggiorno di convalescenza o di riabilitazione esclusi dall’imposta. Il certificato di trasferimento è valido unicamente per la durata prescritta della cura oppure della convalescenza o della riabilitazione.

Le spese sostenute per i pazienti (ad es. taxi o parrucchiere) e rifatturate a questi ultimi non sono attribuibili alla cifra d’affari dell’istituto e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente, purché siano adempite le condizioni di cui alla cifra 8;

c.

la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) o di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante nell’ambito di una cura medica;

d.

l’utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte dei pazienti durante il soggiorno;

e.

la fornitura di beni mobili usati, utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA);

f.

determinate prestazioni di collettività pubbliche (→ cifra 1.2 lett. l);

g.

la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).