3.1 Principio
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2021
AFC · Info IVA settore 22 · n. 3.1 · Italiano
Sono escluse dall’imposta le prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù eseguite da istituzioni appositamente attrezzate (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA).
Le seguenti disposizioni valgono di principio per l’assistenza, l’alloggio e il vitto di bambini e di giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età (per chi ha già superato i 18 anni; → cifra 3.8).
[Illustrazione: nell’originale] | Per la delimitazione fa stato l’anno civile. Il giovane non è considerato un 18enne sino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. | |
Per assistenza all’infanzia e alla gioventù s’intende l’assunzione appropriata di responsabilità del benessere fisico e mentale nonché della sicurezza del bambino o giovane.
Un’istituzione che esegue simili prestazioni è considerata un’istituzione appositamente attrezzata per l’assistenza all’infanzia e alla gioventù.
Un’organizzazione attiva nell’ambito dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù è considerata un’istituzione appositamente attrezzata anche se queste prestazioni non rappresentano la sua unica attività. Per istituzioni non si intendono soltanto persone giuridiche, ma anche società di persone e persone fisiche.
Le prestazioni nell’ambito dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA) sono escluse dall’imposta anche se l’istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un’altra istituzione attiva nel campo dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù (in seguito mandatario), indennizzandola per questo.
Se, dal canto suo, il mandatario affida a un terzo l’intero mandato o una parte del medesimo, le indennità che versa al terzo sono pure escluse dall’imposta.
Per essere considerate escluse dall’imposta, le prestazioni a bambini e giovani devono essere direttamente legate all’assistenza all’infanzia e alla gioventù. Sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni accessorie senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito e che, tenuto conto della loro natura, non sarebbero legate all’assistenza all’infanzia e alla gioventù e che di per sé sarebbero imponibili (ad es. prestazioni amministrative o logistiche). Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 19 LIVA).
Per contro, le prestazioni amministrative o logistiche considerate indipendenti (ad es. pulizia, bucato, servizio di sorveglianza, allestimento di conteggi) sono sempre imponibili, nella misura in cui sono affidate a terzi.
Esempio 1
La città di Locarno desidera offrire ai genitori di bambini in età scolastica la possibilità di un pasto a mezzogiorno, compresi l’assistenza e l’aiuto a svolgere i compiti (scuola diurna). La città incarica quindi la fondazione «Un pasto per i bambini» di istituire una scuola diurna corrispondente in differenti edifici scolastici. Da parte sua, la fondazione «Un pasto per i bambini» affida il compito all’associazione «Accudimento bambini» per realizzare il pasto a mezzogiorno nei locali scolastici di Solduno. Sono escluse dall’imposta sia le indennità che la fondazione ottiene dalla città di Locarno, sia quelle che la fondazione versa all’associazione.
Esempio 2
Stessa situazione dell’esempio 1, ma la fondazione «Un pasto per i bambini» incarica inoltre la società fiduciaria «Cometa brillante» di fatturare e riscuotere le spese presso i genitori. Si tratta di attività meramente amministrative affidate a terzi, ragion per cui tali prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.
Esempio 3
Stessa situazione dell’esempio 1, ma, siccome alcuni edifici scolastici non dispongono di una cucina, la fondazione «Un pasto per i bambini» si procura i pasti pronti presso il ristorante Equinozio (senza servizio presso il cliente). Si tratta di una fornitura di pasti indipendente, che non è direttamente legata all’assistenza all’infanzia e alla gioventù. Il ristorante Equinozio deve imporre tale fornitura all’aliquota ridotta.
Esempio 4
Il Cantone Ticino costruisce a Bellinzona una casa di accoglienza per bambini in difficoltà. Oltre alla nuova casa, sono stati affittati a terzi due insediamenti esterni per i gruppi abitativi A e B. Il Cantone Ticino incarica l'associazione «Raggio di sole» di gestire la casa di accoglienza e i gruppi abitativi. L'associazione «Raggio di sole» affida la gestione del gruppo abitativo A all’assistente sociale Aurelia Delfino, mentre il gruppo abitativo B è gestito dalla Sostegno SA. Sono esclusi dall’imposta sia gli importi che l’associazione percepisce dal Cantone Ticino, sia gli importi che l’associazione versa ad Aurelia Delfinio e alla Sostegno SA, poiché sono direttamente legati all’assistenza all’infanzia e alla gioventù.
Esempio 5
Stessa situazione dell’esempio 4, ma la lavanderia Nettissima SA è incaricata dall’associazione «Raggio di sole» di assumere il compito di pulire la biancheria. Ogni settimana la lavanderia Nettissima SA raccoglie la biancheria sporca presso la casa d’accoglienza e riporta la biancheria pulita. Le prestazioni eseguite dalla lavanderia Nettissima SA sono imponibili all’aliquota normale, dato che non sono direttamente legate all’assistenza all’infanzia e alla gioventù.
Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2021 (riguardo alla validità, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).