5.1.2 Esportazione a scopi di regalo; trasferimento di beni all’estero, da sé o tramite terzi

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.1.2 · Italiano

Anche il trasferimento di beni all’estero, da sé o tramite terzi, che non è in relazione con una fornitura (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA) è esente dall’imposta, purché l’esportazione possa essere comprovata. È irrilevante se questi beni all’estero sono utilizzati in proprio dall’organizzazione di assistenza e di beneficenza o dall’istituzione sociale o sono rimessi gratuitamente a scopi di regalo (nessuna correzione della deduzione dell’imposta precedente rispettivamente nessun consumo proprio ai sensi dell’art. 31 LIVA).