5.3 Prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2021

AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.3 · Italiano

Le prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario sono considerate eseguite nel luogo cui la prestazione di servizi è destinata. Se il luogo si trova all’estero, le corrispondenti prestazioni non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 18 cpv. 1 in relazione con l’art. 8 cpv. 2 lett. g LIVA).

Suddivisioni

  1. 5.3.1 Definizione
  2. 5.3.2 Luogo della prestazione di servizi in caso di altri progetti di sviluppo internazionali
  3. 5.3.3 Luogo della prestazione di servizi in caso di progetti di sviluppo internazionali con un’organizzazione senza scopo di lucro quale committente