5.1.3 Deduzione dell’imposta precedente sull’acquisto di beni esportati
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 1 giugno 2015
AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.1.3 · Italiano
Secondo l’articolo 28 capoverso 1 LIVA, nell’ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre a titolo d’imposta precedente l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli, l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata e l’imposta sull’importazione da lui versata. Tuttavia, rimangono riservate l’esclusione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente giusta l’articolo 29 LIVA e la riduzione della deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LIVA.
Per le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e le istituzioni sociali ciò significa che i contributi generici e non attribuibili elargiti dai poteri pubblici per beni di sostentamento forniti all’estero a titolo oneroso comportano una corrispondente riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Le prestazioni escluse dall’imposta comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese generali se non si opta rispettivamente non si può optare per l’imposizione (→ info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”). Per contro, i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti dai poteri pubblici per l’esportazione di beni di sostentamento non comportano alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. k in relazione con l’art. 33 cpv. 1 LIVA).
Se i poteri pubblici non versano alcun contributo per beni di sostentamento (generi alimentari, vestiti, mobili e altri beni) consegnati all’estero a titolo gratuito, non occorre procedere ad alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente (nessun consumo proprio secondo l’art. 31 LIVA). L’esportazione dei beni di sostentamento deve essere comprovata con documenti conformi.