5.3.1 Definizione
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 15 luglio 2020
AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.3.1 · Italiano
Sono considerate prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario quelle eseguite a favore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o di altri servizi federali competenti nel quadro delle seguenti disposizioni:
legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e relativa ordinanza del 12 dicembre 1977 (RS 974.01);
ordinanza dell’11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario (RS 172.211.31);
ordinanza del 24 ottobre 2001 sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero (RS 974.03);
legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.1) e relativa ordinanza del 19 dicembre 2018 (RS 974.11);
ordinanza del 14 agosto 1991 sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018);
- legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9).
Le prestazioni di servizi che, nel quadro di disposizioni di legge paragonabili (leggi e ordinanze), sono eseguite a favore di organizzazioni attive in questo settore con sede o domicilio all’estero costituiscono pure prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario.
Le prestazioni nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo si fondano di regola su accordi internazionali.
Se un progetto nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario è subappaltato, in tutto o in parte, a terzi, va osservato quanto segue:
Le indennità che il subappaltatore riceve per l’esecuzione di un progetto all’estero non sono imponibili se quest’ultimo non esegue unicamente lavori amministrativi o logistici.
Esempio
La SECO incarica una società anonima attiva nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario di realizzare un progetto finalizzato alla lotta contro la povertà in una regione dell’America Latina. La società anonima incarica a sua volta una fondazione con sede sul territorio svizzero attiva nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare un progetto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero (l’indennità non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Ciò non vale soltanto per le prestazioni eseguite dalla società anonima, ma anche per quelle eseguite dalla fondazione subappaltatrice.