5.3.2 Luogo della prestazione di servizi in caso di altri progetti di sviluppo internazionali

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 15 luglio 2020

AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.3.2 · Italiano

Per i progetti di sviluppo che non si fondano sui disposti di legge elencati alla cifra 5.3.1 vale quanto segue:

  • Se sono eseguite prestazioni di servizi destinate a una regione all’estero, quest’ultima è considerata il luogo delle prestazioni di servizi. Le indennità versate in virtù di contratti di mandato tra i servizi federali e i rispettivi incaricati dei progetti (ed eventuali subappaltatori) non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Ai subappaltatori si applicano le medesime condizioni di cui alla cifra 5.3.1.

  • Agli incaricati dei progetti (rispettivamente agli eventuali subappaltatori) si raccomanda di conservare rispettivamente di allestire a titolo di prova il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dettagliata del progetto), eventuali documenti concernenti il conferimento del mandato a terzi, nonché i conteggi delle indennità.

Esempio 1
La SECO incarica un’opera di assistenza con sede sul territorio svizzero di elaborare un progetto per la creazione di un sistema sanitario in una città africana. Tale progetto si fonda su un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dallo Stato africano in questione. L’opera di assistenza esegue dapprima alcune ricerche all’estero, poi elabora un progetto in Svizzera e infine assiste i responsabili dello Stato africano nella realizzazione del progetto sul posto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero e l’indennità versata dalla Confederazione non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Esempio 2
Stessa situazione dell’esempio 1, ma è stato conferito anche il mandato di fornire nuovi arredamenti a un ospedale africano già esistente e di trasformare un’ala del medesimo. L’opera di assistenza affida tale incarico a fornitori di mobili per ospedali con sede sul territorio svizzero e a uno studio d’architettura svizzero. I lavori di trasformazione della costruzione sono eseguiti da artigiani del posto.

Per i fornitori dei mobili ospedalieri la controprestazione è esente dall’imposta, a condizione che sia fornita la prova dell’esportazione. Le prestazioni dello studio d’architettura sono considerate eseguite all’estero e non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, siccome il luogo della prestazione di servizi corrisponde al luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA; →  info IVA Luogo della prestazione e info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili).

Esempio 3
La Confederazione incarica una società anonima con sede sul territorio svizzero attiva nell’ambito dell’aiuto umanitario di elaborare un progetto finalizzato alla lotta contro la povertà in una regione dell’America Latina. Tale progetto si fonda su un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dal Governo di questa regione dell’America Latina. Per mancanza d’esperienza in questo settore, la società anonima incarica una fondazione con sede sul territorio svizzero di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare il progetto. Fra la società anonima e la fondazione viene stipulato un apposito contratto. La società anonima si occupa della sorveglianza del progetto ed è responsabile dello scambio di informazioni fra la Confederazione e il Governo della regione latino-americana in questione.

Nella fattispecie il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero. Ciò vale sia per le prestazioni eseguite dalla società anonima sia per quelle della fondazione. L’indennità versata dalla Confederazione e il suo trasferimento parziale alla fondazione non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero per entrambi i prestatori.

Esempio 4
Stessa situazione dell’esempio 3, ma la società anonima esegue direttamente i lavori di ricerca sul posto e ricorre alla fondazione unicamente per l’elaborazione del progetto. Anche in questo caso il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero per entrambi i prestatori e l’indennità non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Esempio 5
Stessa situazione dell’esempio 3, ma la società anonima esegue direttamente tutti i lavori del progetto e ricorre alla fondazione rispettivamente a uno studio contabile o fiduciario unicamente per i lavori amministrativi richiesti dalla Confederazione (ad es. allestimento di conteggi e documenti o tenuta della contabilità).

In questo caso, per la fondazione rispettivamente per lo studio contabile o fiduciario non si tratta più di prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, bensì di prestazioni di servizi amministrative imponibili all’aliquota normale (il luogo della prestazione di servizi è sul territorio svizzero risp. le condizioni per i subappaltatori non sono adempiute [in casu unicamente lavori amministrativi]).

Contrariamente agli esempi summenzionati occorre osservare che nei contratti di mandato aventi per oggetto soltanto lavori di ricerca sul territorio svizzero e all’estero nel senso di studi di fattibilità (ovvero senza la pianificazione né l’esecuzione di un progetto concreto), il luogo della prestazione di servizi è quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa. Di principio l’indennità versata dalla Confederazione rispettivamente da un’organizzazione svizzera è pertanto imponibile all’aliquota normale.

Vi è un’eccezione soltanto quando simili lavori di ricerca sono eseguiti in virtù di un accordo internazionale sottoscritto dalla Svizzera e dal Governo della regione estera interessata. In questo caso si può presupporre che i lavori di ricerca siano destinati alla regione estera e che il luogo della prestazione di servizi si trovi quindi all’estero. L’indennità versata dalla Confederazione rispettivamente dall’organizzazione incaricata non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. A titolo di prova si raccomanda di conservare il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dettagliata del progetto), i conteggi delle indennità o una copia dell’accordo fra gli Stati.

Nei mandati conferiti nell’ambito dell’aiuto umanitario, come ad esempio in relazione agli interventi all’estero a seguito di catastrofi (p. es. in caso di inondazioni, tsunami, terremoti, eruzioni vulcaniche, intemperie, uragani, carestie e guerre), il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero. L’indennità versata dal competente servizio federale rispettivamente dall’organizzazione incaricata non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. A titolo di prova si raccomanda di conservare il mandato conferito dalla Confederazione (unitamente alla descrizione dell’intervento) e il conteggio dell’indennità.