5.3.3 Luogo della prestazione di servizi in caso di progetti di sviluppo internazionali con un’organizzazione senza scopo di lucro quale committente

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2021

AFC · Info IVA settore 22 · n. 5.3.3 · Italiano

Tra le prestazioni di servizi nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario il cui luogo di prestazione è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera g LIVA rientrano anche le prestazioni rese a organizzazioni senza scopo di lucro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’istituzione committente persegue uno scopo di utilità pubblica e soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 lettera j LIVA, che sono applicate alle imposte dirette conformemente all’articolo 56 lettera g LIFD. Se si tratta di organizzazioni con sede all’estero, l’articolo 3 lettera j LIVA e l’articolo 56 lettera g LIFD sono applicabili per analogia;

  • la prestazione resa all’istituzione committente riguarda un progetto concreto nonché una regione o un Paese predefiniti;

  • il progetto rispetta la definizione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario conformemente alla pertinente legge federale del 19 marzo 1976 (RS 974.0);

  • il progetto non può né direttamente né indirettamente promuovere né sostenere le attività imprenditoriali del donatore o di un finanziatore ricorrente (ad es. apertura di nuovi mercati, lancio di prodotti o prestazioni pubblicitarie). Sono per contro ammesse le prestazioni volte a promuovere l’immagine di terzi rese al donatore o al finanziatore (→ info IVA Oggetto dell’imposta).

Esempio 1
Il fabbricante di utensili «COOL TOOL» con sede a Locarno crea la fondazione «HELP». Essa viene finanziata principalmente con versamenti dell’impresa «COOL TOOL», che ha anche messo a disposizione il capitale iniziale.

La fondazione «HELP» sostiene un progetto per la costruzione di pozzi di alimentazione idrica in Tanzania, pagando tutte le fatture legate alla costruzione. Si tratta di spese di consulenza, di pianificazione e di costruzione. Per la costruzione dei pozzi non vengono utilizzati utensili di «COOL TOOL». Né la fondazione «HELP», né il fabbricante di utensili traggono un beneficio diretto da questi pozzi.
Si tratta pertanto di un progetto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario.

Esempio 2
Insieme a partner locali e internazionali, la fondazione «HELP» sostiene un progetto-pilota in Ghana volto alla formazione di produttori di utensili. In tal modo, gli abitanti di luoghi discosti ricevono la possibilità di fabbricare i loro propri utensili per l’uso quotidiano. Una volta ultimata la formazione, la fondazione conclude un accordo con i produttori di utensili che li obbliga ad acquistare il materiale grezzo presso l’impresa «COOL TOOL» per la fabbricazione degli utensili. Pertanto, il progetto serve gli interessi dell’impresa «COOL TOOL», ragion per cui non si tratta di un progetto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario.

Esempio 3
La fondazione «HELP» gestisce una scuola di cucina in Namibia, in cui i partecipanti vengono istruiti a preparare piatti sani e nutrienti con poche derrate alimentari. La scuola di cucina indica sul suo sito web che i corsi di cucina sono finanziati dall’impresa «COOL TOOL» e segnala con un link il sito internet dell’impresa «COOL TOOL». Simili prestazioni volte a promuovere l’immagine del fondatore non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 8 capoverso 2 lettera g LIVA. Inoltre, l’impresa «COOL TOOL» non trae alcun beneficio diretto dalla scuola di cucina, ragion per cui si è in presenza di un progetto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Esempio 4
La fondazione «HELP» realizza un progetto in Guinea con lo scopo di costruire abitazioni e un centro medico per i lavoratori delle miniere di ferro e le loro famiglie. Dato che utilizza il ferro estratto dalle miniere per fabbricare i suoi utensili, l’impresa «COOL TOOL» trae un beneficio indiretto dal miglioramento delle condizioni abitative e sanitarie dei minatori. Pertanto, non si tratta di un progetto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario.

Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2021 (riguardo alla validità, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).