6.1 Pagamenti dei poteri pubblici in seguito a rapporto di prestazioni

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 1 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 22 · n. 6.1 · Italiano

Fatte salve eccezioni previste dalla LIVA (p. es. cifra 2.1), i pagamenti effettuati dai poteri pubblici per prestazioni eseguite sul territorio svizzero da contribuenti soggiacciono all’imposta.

Esempio
Un Cantone incarica un laboratorio protetto di imbustare e spedire le fatture dell’azienda elettrica. Per il laboratorio protetto i pagamenti del Cantone sono imponibili all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni – in particolare in merito alla delimitazione rispetto a sussidi e altri contributi di diritto pubblico – sono riportate nelle info IVA “Oggetto dell’imposta” e “Sussidi e doni” come pure nell’info IVA concernente il settore “Collettività pubbliche”.