8.4 Prestazioni volte a promuovere l’immagine
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2015
AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.4 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA)
Sono escluse dall’imposta le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica (art. 3 lett. j LIVA) volte a promuovere l’immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica.
Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, è considerata organizzazione di utilità pubblica l’organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l'AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine sono riportate nell’info IVA “Oggetto dell’imposta“. |
Cifra valida dal 1° gennaio 2015 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”).