8.6 Azioni di spedizione con appelli alla donazione

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 17 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.6 · Italiano

Agli appelli alla donazione sono spesso uniti beni. In linea di principio il destinatario è libero di decidere se e quanto vuole pagare per il bene (anche se un prezzo indicativo figura sulla polizza di versamento). In simili azioni vi è quindi in primo piano l’appello alla donazione. Tutte le entrate sono considerate doni (non controprestazioni) e non sono quindi imponibili.

Le spese sostenute in relazione all’appello alla donazione (acquisto di beni, impresa di spedizione, porto ecc.) danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente se possono essere attribuite direttamente a un’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.

Se i doni sono impiegati sia per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia per una che non vi dà diritto, l’imposta precedente sulle spese direttamente attribuibili dev’essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione.

Per l’uso dell’infrastruttura generale non occorre procedere ad alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni in merito figurano nelle info IVA Deduzione dell’imposta precedente e Sussidi e doni.