8.5.3 Esigenze relative all’impiego dei fondi
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 27 luglio 2020
AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.5.3 · Italiano
Le entrate derivanti da simili manifestazioni sono escluse dall’imposta se sono destinate a procurare un aiuto finanziario a queste istituzioni e sono impiegate esclusivamente a loro beneficio. Per contro, se i fondi raccolti sono utilizzati per finanziare attività imponibili, le entrate derivanti da tali manifestazioni sono imponibili all’aliquota determinante.
Dal momento che i fondi raccolti sono impiegati per attività sia imponibili sia escluse dall’imposta, le entrate devono essere ripartite di conseguenza.
Esempio 1
Un istituto per persone disabili organizza una vendita di beneficenza. Le entrate conseguite saranno impiegate per l’acquisto di un nuovo mobilio per il ristorante dell’istituto (aperto anche al pubblico). Il ricavato derivante dalla vendita di beneficenza è imponibile all’aliquota determinante.
Esempio 2
Una casa per anziani organizza un mercatino dell’usato. Le entrate conseguite saranno utilizzate per l’acquisto di un nuovo televisore destinato alla sala comune dei residenti. lI ricavato derivante dal mercatino dell’usato è escluso dall’imposta.
Sulle spese sostenute per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta e per la cui imposizione non si è optato non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).
Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente dev’essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA). Ciò significa che l’istituzione organizzatrice dell’evento può far valere le imposte precedenti sull’acquisto e sui costi legati allo svolgimento della manifestazione soltanto in ragione dell’utilizzazione imponibile.