8.5.2 Esigenze relative all’istituzione organizzatrice
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 26 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.5.2 · Italiano
L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è applicabile quando l’istituzione esercita una o più delle attività seguenti e i fondi raccolti durante la manifestazione sono destinati a queste attività:
attività nel settore della cura ai malati (→ info IVA concernente il settore Sanità);
attività nel settore dell’aiuto e della sicurezza sociali (→ cifra 2);
prestazioni effettuate da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura (→ info IVA concernente il settore Sanità);
attività nel settore dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù (→ cifra 3);
attività svolte nel settore dello sport senza scopo lucrativo (→ info IVA concernente il settore Sport);
attività svolte nel settore della cultura senza scopo lucrativo (→ info IVA concernente il settore Cultura).