8.8.2 Condizioni per l’esclusione dall’IVA

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 1 febbraio 2017

AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.8.2 · Italiano

L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è applicabile ai negozi di seconda mano gestiti da un’istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (→ cifra 2).

Le cifre d’affari realizzate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali attraverso negozi di seconda mano, ossia con la vendita di beni usati o la vendita di beni nuovi ricevuti gratuitamente, sono escluse dall’imposta se il corrispondente ricavato va esclusivamente a beneficio dell’istituzione in questione. In merito all’opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

Per contro, la vendita di beni nuovi acquistati a titolo oneroso è sempre imponibile all’aliquota determinante.

Esempio
Un’organizzazione sociale gestisce un negozio di seconda mano, un centro terapeutico per persone affette da dipendenze e un centro per vacanze. Non svolge altre attività.

Il centro per vacanze lavora a copertura dei costi (profit center). Le entrate del negozio di seconda mano sono impiegate, unitamente a quelle del centro terapeutico (rette delle pensioni), per coprire i costi generali e i costi del centro terapeutico. Di conseguenza, il ricavato realizzato dal negozio di seconda mano va a beneficio del centro terapeutico ([Illustrazione: nell’originale] istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali secondo la cifra 2) ed è pertanto escluso dall’imposta.

Nella fatturazione delle prestazioni effettuate dal negozio di seconda mano non può perciò figurare alcun riferimento all’imposta.