7.1 Principi
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 7.1 · Italiano
Fatte salve le eccezioni sotto indicate (art. 22 cpv. 1 LIVA), il contribuente può imporre volontariamente qualsiasi prestazione che ne sia esclusa, purché indichi l’imposta chiaramente sulla fattura per il destinatario della prestazione o dichiari la prestazione interessata nel rendiconto IVA.
In merito al concetto di fattura si rimanda all’articolo 3 lettera k LIVA. Sono considerati fatture, ad esempio, i contratti di locazione o di vendita.
Tramite la chiara indicazione dell’imposta sulla fattura (ad es. «8,1 % IVA inclusa» o «più IVA all’8,1 % sull’importo di CHF 100 000»), il fornitore o prestatore di servizi decide di imporre volontariamente una prestazione e l’opzione è giuridicamente valida. Se invece la fattura non contiene alcuna indicazione chiara concernente l’IVA, il fornitore o prestatore di servizi rinuncia all’opzione tramite la chiara indicazione dell’imposta sulla fattura.
Nel rispetto delle condizioni menzionate nell’articolo 27 LIVA, la fattura originariamente rilasciata può essere corretta entro il termine fissato per la finalizzazione (rinuncia all’opzione esercitata o esercizio successivo dell’opzione).
Alla scadenza del termine di finalizzazione e nel rispetto delle condizioni menzionate nell’articolo 27 LIVA, il contribuente può correggere la fattura originariamente rilasciata soltanto qualora non fosse autorizzato a imporre volontariamente la prestazione (ad es. un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo opta per l’imposizione delle prestazioni di cui all’art. 21 cpv. 2 n. 1–24, 27, 29–31 LIVA, il destinatario della prestazione utilizza il bene in locazione o venduto esclusivamente a scopo abitativo o si tratta di una prestazione ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 18, 19 e 23 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Se i destinatari della prestazione hanno sede o domicilio all’estero, il fornitore o prestatore di servizi può rinunciare successivamente all’opzione esercitata tramite la chiara indicazione dell’imposta sulla fattura, con la correzione della fattura soltanto se può comprovare che il destinatario della prestazione non ha chiesto il rimborso o se ne ha già fatto richiesta, non ha ancora ricevuto il rimborso del relativo importo di imposta (→ info IVA Procedura di rimborso). |
Se si opta per l’imposizione di una prestazione tramite la dichiarazione nel rendiconto IVA, è possibile rinunciare all’opzione esercitata o all’esercizio dell’opzione soltanto entro il termine di finalizzazione del periodo fiscale in cui è nato il debito fiscale (art. 39 OIVA).
Una rinuncia all’opzione esercitata o alla correzione dopo la scadenza del termine di finalizzazione è possibile soltanto se il contribuente non era autorizzato a imporre volontariamente la relativa prestazione.
I contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo possono esercitare l’opzione unicamente tramite la dichiarazione (cumulativa) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA. In tutti gli altri casi, l’AFC parte dal presupposto che il contribuente non abbia optato per l’imposizione della prestazione e non gli viene quindi riconosciuto il diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante le relative spese.
I due tipi di opzione (chiara indicazione dell’imposta sulla fattura o dichiarazione dell’imposta nel rendiconto IVA) devono essere considerate equivalenti. Le conseguenze che ne derivano sono esposte nei seguenti esempi:
Premessa sugli esempi
Per tutte le prestazioni imposte volontariamente l’opzione è ammessa.
Esempio 1
Situazione iniziale
Il contribuente opta per l’imposizione delle prestazioni indicando chiaramente l’imposta sulla fattura per il destinatario della prestazione.
Nel rendiconto IVA, le prestazioni sono dichiarate alle cifre 200 e 205 e vengono imposte alle cifre 303 o 313.
Conseguenza
L’opzione è esercitata correttamente. Il fornitore o prestatore di servizi deve imporre la cifra d’affari all’aliquota d’imposta corrispondente e può dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate. A sua volta, il destinatario della prestazione ha il diritto di dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Esempio 2
Situazione iniziale
Il contribuente non indica chiaramente l’imposta sulla fattura per il destinatario della prestazione.
Nel rendiconto IVA, le prestazioni sono dichiarate alle cifre 200 e 230 e non vengono imposte alle cifre 303 o 313.
Conseguenza
L’opzione non è esercitata e non è giuridicamente valida. Il fornitore o prestatore di servizi non deve imporre la cifra d’affari e non può dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate. A sua volta, il destinatario della prestazione non può dedurre l’imposta precedente.
Esempio 3
Situazione iniziale
Il contribuente indica chiaramente l’imposta sulla fattura per il destinatario della prestazione.
Nel rendiconto IVA, le prestazioni sono dichiarate alle cifre 200 e 230 e non vengono imposte alle cifre 303 o 313.
Conseguenza
Indicando chiaramente l’imposta nella fattura, il fornitore o prestatore di servizi ha optato per l’imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta e ha esercitato l’opzione con validità giuridica. Il fornitore o prestatore di servizi deve imporre successivamente la cifra d’affari all’aliquota d’imposta corrispondente e può dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate. A sua volta, il destinatario della prestazione ha il diritto di dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, poiché l’imposta è indicata sulla fattura.
Entro il termine di finalizzazione giusta l’articolo 72 capoverso 1 LIVA, il fornitore o prestatore di servizi può rinunciare all’opzione esercitata e correggere la fattura nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 LIVA.
Esempio 4
Situazione iniziale
Nella fattura indirizzata al destinatario della prestazione il contribuente non indica chiaramente l’imposta.
Nel rendiconto IVA, il contribuente dichiara le prestazioni alle cifre 200 e 205 e le impone alle cifre 303 o 313.
Conseguenza
Indicando le prestazioni alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA, il fornitore o prestatore di servizi ha optato l’imposizione delle prestazioni tramite la dichiarazione nel rendiconto IVA. Deve imporre la cifra d’affari all’aliquota d’imposta corrispondente e può dedurre l’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate. A sua volta, il destinatario della prestazione non può dedurre l’imposta precedente sulla prestazione acquistata, poiché nessuna imposta gli è stata fatturata (art. 28 cpv. 1 LIVA).
Entro il termine di finalizzazione, il fornitore o prestatore di servizi può esercitare l’opzione se indica chiaramente l’imposta sulla fattura e correggere quest’ultima nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 LIVA. In seguito, il destinatario della prestazione ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente gravante le prestazioni acquistate nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
L’opzione è preclusa (art. 22 cpv. 2 LIVA) per:
le prestazioni nel settore assicurativo (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
le operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l’articolo 119 LGD o l’utile netto realizzato sia destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 125 LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA);
le prestazioni relative a fondi (art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA), se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (→ cifra 6.1).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 31 LIVA e art. 77 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).