8.1.1 Definizione di autore

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.1.1 · Italiano

Per autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA s’intendono gli autori di opere secondo gli articoli 2 (definizione di opera) e 3 (opere di seconda mano) LDA, purché eseguano prestazioni di servizi o forniture culturali (art. 36 cpv. 2 OIVA). Possono essere autori di tali prestazioni soltanto persone fisiche e società di persone (art. 6 LDA).

Per autore s’intende quindi una persona che ha creato un’opera culturale, realizzando una creazione intellettuale letteraria o artistica avente carattere individuale. Se più persone fisiche hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un’opera, il diritto d’autore spetta loro in comune (art. 7 cpv. 1 LDA). Può tuttavia essere considerato coautore solamente chi ha partecipato dal profilo artistico alla creazione di un’opera. Altre persone che collaborano a livello organizzativo, tecnico o finanziario non sono considerati coautori.

[Illustrazione: nell’originale]

Chi ha creato l’opera conserva la sua qualità di autore anche se per esempio cede a terzi, parzialmente o integralmente, il diritto di utilizzo della sua opera. I terzi cessionari di tali diritti non acquisiscono la qualità di autori.

Sono equiparati agli autori gli eredi ai sensi dell’articolo 457 segg. CC in relazione con l’articolo 16 capoverso 1 LDA. Così, ad esempio, la vendita di dipinti da parte di un erede non origina il suo assoggettamento.