8.3 Premi culturali
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 giugno 2015
AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.3 · Italiano
Giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIVA, in mancanza di prestazione, i premi culturali ricevuti non sono considerati controprestazione. Per il destinatario, l’ottenimento di simili premi non è quindi imponibile all’IVA.
Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la sua deduzione dell’imposta precedente se percepisce mezzi finanziari ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA. Le entrate che non sono considerate controprestazione (cosiddette non controprestazioni), che non rientrano nelle summenzionate lettere a–c, s’intendono doni ai fini dell’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. d LIVA) e non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Il contribuente che riceve un premio culturale o un riconoscimento per un’opera culturale (p. es. per il miglior film, la migliore colonna sonora o la miglior sceneggiatura) deve quindi operare la seguente distinzione ai fini dell’IVA:
A) | Il premio culturale erogato da un ente di diritto pubblico (p. es. promovimento della cultura da parte di Confederazione, Cantoni o Comuni oppure dei loro organi di diritto pubblico) va considerato, dal beneficiario del contributo, come sussidio ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Il beneficiario del contributo in denaro deve quindi ridurre proporzionalmente la sua deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA). |
B) | Se il riconoscimento è conferito da un organismo non rientrante nella summenzionata cifra A (p. es. premio culturale conferito da un mecenate, una fondazione culturale o da altri donatori nel quadro di un festival cinematografico o di una fiera dei libri), la controprestazione va considerata come dono. Il premio culturale non comporta per il suo beneficiario alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori delucidazioni sul trattamento dell’imposta precedente in relazione ai sussidi e ai doni sono riportate nelle info IVA “Sussidi e doni” e “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”. |