8.2.1 Scrittori e giornalisti
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.1 · Italiano
È attività di scrittore ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA la creazione di un libro o di un’opera in base a idee proprie, a prescindere dal tipo di contenuto. È irrilevante se l’opera è scritta per conto proprio o su mandato di terzi. Per un libro o un articolo redatto su mandato di terzi (p. es. un editore), la prestazione del suo autore è esclusa dall’imposta anche se questi deve attenersi a determinati parametri (riguardanti p. es. il tema, il personaggio principale, la lunghezza, la periodicità dei romanzi a puntate) e/o se il committente è autorizzato a rifiutare o modificare manoscritti che considera insoddisfacenti.
Se adempiono le summenzionate condizioni, sono considerati scrittori anche i coautori, gli sceneggiatori, i parolieri o i giornalisti. Sono altresì equiparati agli scrittori i disegnatori di fumetti o gli illustratori artistici di libri o riviste.
Ai fini dell’IVA non sono invece considerate attività di scrittore le prestazioni di fotoreporter e giornalisti radiotelevisivi, i lavori di traduttori e redattori di istruzioni, le prestazioni del settore pubblicitario né la raccolta e l’invio di dati da parte di giornalisti.
Esempi
L’agenzia pubblicitaria Reader Sagl riceve dall’impresa Crea Modadesign SA con sede a Lugano l’ordine di redigere un pubbliredazionale destinato a essere pubblicato nel programma della sfilata annuale di moda. La controprestazione percepita dall’agenzia pubblicitaria è imponibile all’aliquota normale.
Un’agenzia stampa trasmette a un editore le pagine aggiornate di dati borsistici da pubblicare in un quotidiano. L’agenzia stampa deve imporre all’aliquota normale la controprestazione percepita.