2.3.1 Considerazioni generali
Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo
In vigore · Stato dal 24 febbraio 2026
AFC · Info IVA settore 25 · n. 2.3.1 · Italiano
I contributi delle collettività pubbliche volti a sostenere progetti di ricerca e sviluppo, versati segnatamente alle università (settore dei PF, università cantonali, scuole universitarie professionali secondo la legge sulle scuole universitarie professionali, nonché alte scuole pedagogiche) e istituzioni di ricerca analoghe, contano come contributi di ricerca (sussidi) e quindi fanno parte delle non controprestazioni secondo gli articoli 18 capoverso 2 lettera a LIVA e 29 capoverso 1 lettera c OIVA, se alla collettività pubblica che versa i contributi non spetta alcun diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato. La prestazione di ricerca e sviluppo non è imponibile. Anche la menzione di chi versa i contributi in forma neutra in pubblicazioni relative alla ricerca e allo sviluppo effettuati non costituisce una controprestazione (art. 3 lett. i LIVA; → info IVA Sussidi e doni).
I contributi versati da soggetti diversi dalle collettività pubbliche per il sostegno della ricerca sono considerati doni ai sensi degli articoli 3 lettera i e 18 capoverso 2 lettera d LIVA, se al soggetto non considerato collettività pubblica non spetta alcun diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato.
Per quanto concerne i diritti di utilizzazione si rimanda alla cifra 2.2.
Se le non controprestazioni sono sussidi o altri contributi di diritto pubblico, la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta in proporzione. Questa riduzione non deve tuttavia essere effettuata dal primo beneficiario (ad es. leading house), ma dal beneficiario finale (art. 30 cpv. 2 OIVA), poiché la mera trasmissione di sussidi costituisce soltanto un passaggio transitorio. Il distributore è tenuto a indicare al beneficiario (intermedio) che si tratta soltanto di una trasmissione di sussidi.
Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Sussidi e doni contiene ulteriori informazioni in merito. |
Esempio
Un gruppo di ricercatori riceve 1 000 000 di franchi di sussidi dalla Confederazione. L’importo complessivo viene versato alla A SA (leading house). La A SA mantiene la sua quota di 500 000 franchi di sussidi e trasmette l’importo rimanente agli altri due partecipanti del gruppo di ricercatori: 300 000 franchi alla B SA e 200 000 franchi alla fondazione C. Per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente, la A SA deve considerare l’importo di 500 000 franchi e non il totale di 1 000 000 franchi, la B SA 300 000 franchi e la fondazione C 200 000 franchi.
Esempi
Ricerca fondamentale e ricerca applicata
Nei seguenti casi la ricerca (cercare e acquisire nuove conoscenze) è, sì, svolta in esecuzione di un mandato, ma non unicamente per i bisogni concreti di chi versa i contributi. Se chi versa i contributi non si assicura i diritti di utilizzazione sui risultati della ricerca e se non vi è una sponsorizzazione imponibile (→ info IVA Sussidi e doni), i pagamenti non sono imponibili.
Un’università è incaricata da un ufficio federale di studiare (ricercare) le ripercussioni del buco nell’ozono sulla salute della popolazione.
Un’associazione è incaricata da un ufficio federale di studiare (ricercare) le ripercussioni delle rotonde sul traffico stradale.
Nei casi descritti i contributi sono sussidi che comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Negli esempi seguenti, la ricerca (il fatto di cercare e acquisire nuove conoscenze) non è effettuata per i bisogni di chi versa i contributi, ma i risultati possono servire ai bisogni concreti di chi versa i contributi. Se chi versa i contributi non si assicura i diritti di utilizzazione sui risultati della ricerca e se non vi è una sponsorizzazione imponibile (→ info IVA Sussidi e doni), i pagamenti non sono imponibili.
Un istituto di ricerche si occupa di ricerca fondamentale nell’ambito della ricerca sul cancro e riceve regolarmente contributi da un ufficio federale, senza altre condizioni all’infuori del vincolo che i contributi siano destinati alla ricerca in questo settore.
Un ufficio federale sostiene finanziariamente uno studio privato che analizza le conseguenze del consumo televisivo sul rendimento scolastico dei giovani.
Un costruttore di automobili riceve la richiesta di un’università di sostegno nell’ambito della ricerca di energie alternative. A tal fine il costruttore versa un determinato importo senza porre altre condizioni.
Contrariamente ai primi due esempi, dove si tratta di contributi in forma di sussidi (con riduzione della deduzione dell’imposta precedente), i contributi del costruttore di automobili vanno considerati come doni (senza riduzione della deduzione dell’imposta precedente).
[Illustrazione: nell’originale] | Vedi in proposito anche la cifra 4.2. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 18 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).