7.2 Vendita per corrispondenza
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019
AFC · Info IVA 02 · n. 7.2 · Italiano
Le forniture di piccoli invii (ammontare dell’imposta sull’importazione sino a CHF 5) che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Di conseguenza, egli diventa contribuente sul territorio svizzero e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Sono quindi considerati forniture sul territorio svizzero non solo i piccoli invii, ma anche gli altri invii per i quali l’imposta sull’importazione ammonta a più di 5 franchi a invio. Ne consegue che, per un venditore per corrispondenza contribuente, tutte le forniture verso il territorio svizzero soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA “Luogo della prestazione” contiene ulteriori informazioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2019.