7.1 Mancanza dell’orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA 02 · n. 7.1 · Italiano

Un’entità che non svolge un’attività diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni non adempie le condizioni per essere considerata un’impresa ai sensi dell’IVA e la rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA) non è possibile (→ cifra 1).

In determinati casi è possibile che un’entità abbia un ambito imprenditoriale, ma svolga anche attività non orientate al conseguimento di entrate, oppure per le quali il conseguimento di entrate mediante prestazioni abbia un carattere meramente simbolico o sia di entità irrisoria. È possibile che le spese per queste attività non legittimino la deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente” contiene ulteriori informazioni riguardanti l’impossibilità di far valere l’imposta precedente in relazione ad attività non imprenditoriali.

[Illustrazione: nell’originale]

Applicabilità temporale:
I contribuenti possono applicare volontariamente fino al 31 dicembre 2016 la prassi, pubblicata fino alla fine del 2015, riguardante la mancanza dell’orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni (cosiddetta prassi del 25/75 %).