3 Assoggettamento volontario (assoggettamento dovuto alla rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento, art. 11 LIVA)

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 02 · n. 3 · Italiano

Le imprese esentate dall’assoggettamento (→ cifra 2) hanno il diritto di rinunciare a questa esenzione (assoggettamento volontario).

La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento può essere dichiarata al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso (art. 14 cpv. 4 LIVA; → cifra 5) e vale per almeno un (intero) periodo fiscale (art. 11 cpv. 2 LIVA). Fino all’entrata in vigore dell’articolo 34 capoverso 3 LIVA, il periodo fiscale corrisponde all’anno civile (art. 34 cpv. 2 LIVA). Anche un’impresa con sede sul territorio svizzero che non ha ancora conseguito cifre d’affari può rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento. Ciò vale, ad esempio, per un’impresa con sede sul territorio svizzero che intende realizzare cifre d’affari con prestazioni escluse dall’imposta e optare per l’imposizione volontaria di tali prestazioni (art. 22 LIVA).

L’estensione dell’assoggettamento volontario corrisponde a quella dell’assoggettamento obbligatorio (→ cifra 4). Di conseguenza, un’impresa che si assoggetta volontariamente con lo scopo di optare per l’imposizione volontaria di determinate prestazioni escluse dall’imposta (art. 22 LIVA) deve imporre anche tutte le cifre d’affari conseguite con prestazioni imponibili.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).