1 Considerazioni generali

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 11 maggio 2026

AFC · Info IVA 02 · n. 1 · Italiano

Giusta l’articolo 10 capoverso 1 LIVA è assoggettato all’imposta chi (→ cifra 1.2) esercita un’impresa (→ cifra 1.1) e

  • con essa esegue prestazioni sul territorio svizzero (→ cifra 1.4), oppure

  • ha la sede, il domicilio o uno stabilimento d’impresa sul territorio svizzero (→ cifra 1.3).

Chi è assoggettato all’imposta deve annunciarsi spontaneamente all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale (art. 123 OIVA) entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento. Fanno eccezione le imprese esentate dall’assoggettamento secondo gli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 LIVA (→ cifra 2). È possibile rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento (assoggettamento volontario; → cifra 3).

[Illustrazione: nell’originale]

Il diritto al rimborso dell’imposta a un’impresa estera viene mantenuto se essa è esentata dall’assoggettamento secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, non rinuncia a tale esenzione e l’esenzione non è riconducibile esclusivamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA (art. 151 cpv. 2 OIVA).

Suddivisioni

  1. 1.1 Esercizio di un’impresa
  2. 1.2 Soggetto fiscale
  3. 1.3 Sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero
  4. 1.4 Esecuzione di prestazioni sul territorio svizzero