2 Esenzione dall’assoggettamento
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 02 · n. 2 · Italiano
È esentato dall’assoggettamento ai sensi degli articoli 10 capoverso 2 LIVA e 12 capoverso 3 LIVA:
a) | chi realizza a livello mondiale una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi all’anno proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (→ cifra 2.1); |
b) | un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente determinate prestazioni (→ cifra 2.2); |
c) | un’associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o un’organizzazione di utilità pubblica che realizza a livello mondiale una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (→ cifra 2.1); |
d) | chi, in qualità di soggetto fiscale di una collettività pubblica, realizza una cifra d’affari mondiale inferiore a 100 000 franchi, proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche. Per ospedali, case di riposo e di cura, servizi sociali, asili, centri per la gioventù, scuole, musei e teatri (enumerazione esaustiva) facenti parte di una collettività pubblica, si applica il limite di cifra d’affari mondiale di 250 000 franchi (→ info IVA concernente il settore Collettività pubbliche); |
e) | chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. |
La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento è possibile (→ cifra 3).
[Illustrazione: nell’originale] | Le imprese con sede all’estero, che non eseguono prestazioni sul territorio svizzero, non sono assoggettate all’imposta e non possono nemmeno rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento. È fatto salvo l’assoggettamento all’imposta di eventuali stabilimenti d’impresa di queste imprese sul territorio svizzero (→ cifra 3). |
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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