2 Esenzione dall’assoggettamento

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 02 · n. 2 · Italiano

È esentato dall’assoggettamento ai sensi degli articoli 10 capoverso 2 LIVA e 12 capoverso 3 LIVA:

a)

chi realizza a livello mondiale una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi all’anno proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (→ cifra 2.1);

b)

un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente determinate prestazioni (→ cifra 2.2);

c)

un’associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o un’organizzazione di utilità pubblica che realizza a livello mondiale una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (→ cifra 2.1);

d)

chi, in qualità di soggetto fiscale di una collettività pubblica, realizza una cifra d’affari mondiale inferiore a 100 000 franchi, proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche. Per ospedali, case di riposo e di cura, servizi sociali, asili, centri per la gioventù, scuole, musei e teatri (enumerazione esaustiva) facenti parte di una collettività pubblica, si applica il limite di cifra d’affari mondiale di 250 000 franchi (→ info IVA concernente il settore Collettività pubbliche);

e)

chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.

La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento è possibile (→ cifra 3).

[Illustrazione: nell’originale]

Le imprese con sede all’estero, che non eseguono prestazioni sul territorio svizzero, non sono assoggettate all’imposta e non possono nemmeno rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento. È fatto salvo l’assoggettamento all’imposta di eventuali stabilimenti d’impresa di queste imprese sul territorio svizzero (→ cifra 3).

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 2.1 Esenzione dall’assoggettamento per mancato raggiungimento del limite della cifra d’affari determinante
  2. 2.2 Esenzione dall’assoggettamento per le imprese con sede all’estero che eseguono esclusivamente determinate prestazioni sul territorio svizzero