4.1.2 Appartenenza al gruppo non possibile in precedenza (art. 20 cpv. 3 OIVA)
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 4.1.2 · Italiano
Se un soggetto giuridico soddisfa le condizioni per partecipare all’imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva, la richiesta di entrare a far parte di un gruppo d’imposizione esistente può essere presentata anche durante il periodo fiscale in corso, a partire dal momento in cui tali condizioni sono soddisfatte, purché né il gruppo d’imposizione né il nuovo soggetto giuridico da includere nel gruppo abbiano presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui sono state soddisfatte le condizioni di partecipazione a un’imposizione di gruppo e il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso. Nel caso di soggetti giuridici con diversi periodi di rendiconto si applica la data anteriore.
In alternativa, l’AFC approva la richiesta di entrare a far parte del gruppo d’imposizione all’inizio del trimestre successivo o del secondo trimestre successivo a partire dal momento in cui le condizioni per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte da parte del soggetto giuridico richiedente. L’AFC approva questa richiesta solo se nessuno dei soggetti giuridici interessati ha presentato un rendiconto per il trimestre scelto e se il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non è decorso. Nel caso di soggetti giuridici con diversi periodi di rendiconto si applica la data anteriore.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).