4.2.2 Condizioni non più soddisfatte
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 4.2.2 · Italiano
Se un membro non soddisfa più le condizioni per partecipare all’imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa tempestivamente l’AFC tramite l’apposito portale (art. 20 cpv. 1 OIVA).
In linea di principio, l’uscita ha validità dal momento in cui le condizioni per l’imposizione di gruppo decadono. In alternativa, l’AFC approva la richiesta di uscita dal gruppo d’imposizione alla fine del trimestre in cui le condizioni per l’imposizione di gruppo sono venute a cadere oppure alla fine del trimestre successivo. L’AFC approva questa richiesta solo se il gruppo non ha ancora presentato un rendiconto per il trimestre scelto e se il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non è decorso.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).