4.1 Principio del trattamento singolo di prestazioni indipendenti

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA 04 · n. 4.1 · Italiano

(art. 19 cpv. 1 LIVA)
 
Di norma le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente ai fini dell’IVA.

Esempio
L’acquisto di una rosa dal fiorista è una singola prestazione imponibile. Se oltre alla rosa viene acquistato anche un biglietto d’auguri, il consumatore riceve più prestazioni singole (la rosa e il biglietto). Sebbene la vendita sia contemporanea, si tratta di due operazioni di vendita indipendenti. La vendita della rosa soggiace all’aliquota ridotta e la vendita del biglietto d’auguri all’aliquota normale. Le circostanze vanno giudicate diversamente se il fiorista offre la rosa e il biglietto d’auguri come combinazione ad un prezzo forfetario (→  cifra 4.2.1).