4.2.1 Insiemi e combinazioni di prestazioni

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1 · Italiano

Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) o offerte quale combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi oppure combinazione di diverse prestazioni di servizi), ai fini dell’IVA esse possono essere trattate in modo unitario, ovvero in base alla prestazione preponderante, se

  • l’insieme o la combinazione di prestazioni sono effettuati in cambio di una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale) e

  • il valore della prestazione preponderante corrisponde ad almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %).

[Illustrazione: nell’originale]

[Illustrazione: nell’originale]

La regola del 70/30 % è applicabile anche quando più prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA sommate raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva.

Prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA sono:

  • più prestazioni escluse dall’imposta (ad es. prestazioni culturali e prestazioni di formazione);

  • più prestazioni esenti dall’imposta (ad es. volo transfrontaliero [Madrid-Zurigo] e forniture all’estero);

  • più prestazioni imponibili alla stessa aliquota d’imposta (ad es. forniture di fiori e derrate alimentari), oppure

  • più prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero.

La ripartizione commisurata al valore delle diverse prestazioni indipendenti le une dalle altre va comprovata con idonee annotazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Affinché sussista una controprestazione complessiva e la regola del 70/30 % possa essere applicata, il fornitore o prestatore di servizi non può rendere noto al destinatario della prestazione l’ammontare della controprestazione delle singole prestazioni (sui cartellini dei prezzi, in offerte, contratti o altri documenti). L’indicazione generale del prezzo delle singole prestazioni (ad es. su Internet o mediante il cartellino in negozio) non è rilevante, se la combinazione di prestazioni viene offerta sotto forma di pacchetto unico e inscindibile a un prezzo complessivo (cioè senza indicare i singoli prezzi nell’offerta, nel contratto ecc.) e il cliente non può né selezionare singole prestazioni dal pacchetto unico né modificare le singole prestazioni facenti parte della combinazione.

Per “combinazioni di prestazioni” si intendono nel testo seguente anche gli insiemi di prestazioni.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.

Suddivisioni

  1. 4.2.1.1 Informazioni generali sull’applicazione della regola del 70/30 %
  2. 4.2.1.2 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di combinazioni di prestazioni
  3. 4.2.1.3 Determinazione dell’aliquota d’imposta nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite esclusivamente sul territorio svizzero
  4. 4.2.1.4 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite sia sul territorio svizzero sia all’estero
  5. 4.2.1.5 Effetti della regola del 70/30 % sull’assoggettamento all’imposta
  6. 4.2.1.6 Effetti della regola del 70/30 % sulla procedura di rimborso