4.2.1 Insiemi e combinazioni di prestazioni
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1 · Italiano
Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) o offerte quale combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi oppure combinazione di diverse prestazioni di servizi), ai fini dell’IVA esse possono essere trattate in modo unitario, ovvero in base alla prestazione preponderante, se
l’insieme o la combinazione di prestazioni sono effettuati in cambio di una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale) e
il valore della prestazione preponderante corrisponde ad almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %).
[Illustrazione: nell’originale]
[Illustrazione: nell’originale] | La regola del 70/30 % è applicabile anche quando più prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA sommate raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva. Prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA sono:
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La ripartizione commisurata al valore delle diverse prestazioni indipendenti le une dalle altre va comprovata con idonee annotazioni.
[Illustrazione: nell’originale] | Affinché sussista una controprestazione complessiva e la regola del 70/30 % possa essere applicata, il fornitore o prestatore di servizi non può rendere noto al destinatario della prestazione l’ammontare della controprestazione delle singole prestazioni (sui cartellini dei prezzi, in offerte, contratti o altri documenti). L’indicazione generale del prezzo delle singole prestazioni (ad es. su Internet o mediante il cartellino in negozio) non è rilevante, se la combinazione di prestazioni viene offerta sotto forma di pacchetto unico e inscindibile a un prezzo complessivo (cioè senza indicare i singoli prezzi nell’offerta, nel contratto ecc.) e il cliente non può né selezionare singole prestazioni dal pacchetto unico né modificare le singole prestazioni facenti parte della combinazione. |
Per “combinazioni di prestazioni” si intendono nel testo seguente anche gli insiemi di prestazioni.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.
Suddivisioni
- 4.2.1.1 Informazioni generali sull’applicazione della regola del 70/30 %
- 4.2.1.2 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di combinazioni di prestazioni
- 4.2.1.3 Determinazione dell’aliquota d’imposta nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite esclusivamente sul territorio svizzero
- 4.2.1.4 Determinazione del luogo della prestazione nel caso di prestazioni indipendenti le une dalle altre, eseguite sia sul territorio svizzero sia all’estero
- 4.2.1.5 Effetti della regola del 70/30 % sull’assoggettamento all’imposta
- 4.2.1.6 Effetti della regola del 70/30 % sulla procedura di rimborso