5.1 Principio

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 5.1 · Italiano

(art. 20 cpv. 1 LIVA)

[Illustrazione: nell’originale]

Di principio, ossia quando non sussiste alcun cosiddetto rapporto di rappresentanza diretta (→  cifra 5.2), una prestazione viene attribuita a quel soggetto che si presenta nei confronti di terzi come l’esecutore della prestazione (il cosiddetto affare in proprio).

Le persone che svolgono un’attività dipendente non agiscono in nome proprio nei confronti di terzi (art. 10 cpv. 1bis lett. b LIVA). Le azioni di dipendenti e ausiliari sono di norma attribuite al datore di lavoro che agisce nei confronti di terzi (prestatore).

Nel caso dell’operazione a catena più persone stipulano contratti di fornitura per lo stesso bene. Tutti i contratti sono adempiuti con la consegna del bene direttamente dal primo imprenditore all’acquirente finale. Dal punto di vista dell’IVA vi sono però più prestazioni. Ciascun imprenditore della catena (fatta eccezione per l’acquirente finale) esegue una fornitura. A ciascun fornitore, ovvero intermediario che agisce in proprio nome, viene attribuita la sua fornitura come affare in proprio anche se lo stesso non possiede direttamente il bene. Lo stesso è tenuto a imporre questa fornitura ([Illustrazione: nell’originale] Informazioni sul trattamento delle operazioni transfrontaliere a catena figurano nell’info IVA“Luogo della prestazione”).