5.3 Rappresentanza indiretta
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 agosto 2015
AFC · Info IVA 04 · n. 5.3 · Italiano
Qualora un rappresentante agisca in nome proprio ma per conto di terzi, la prestazione rispetto al destinatario della stessa non viene attribuita al rappresentato, bensì al rappresentante che appare nei confronti di terzi in qualità di prestatore. Poiché si tratta di un rapporto trilaterale, vi sono due rapporti di prestazione dello stesso genere, conseguenti l’uno all’altro (art. 20 cpv. 3 LIVA):
prestatore – “rappresentante” (destinatario della prestazione); e
“rappresentante” (nuovo prestatore) – destinatario della prestazione.
Nella realtà un esempio di rappresentanza indiretta che ricorre spesso è la commissione (art. 425–439 CO).
Rappresentazione grafica della rappresentanza indiretta sull’esempio della commissione:
[Illustrazione: nell’originale]
In questo esempio il commissionario impone la controprestazione pagata dall’acquirente per l’importo di 4500 franchi, ma può applicare contemporaneamente la deduzione dell’imposta precedente su 4000 franchi. Il committente impone la controprestazione pattuita ovvero ricevuta per l’importo di 4000 franchi.