3.2.1 Lavorazioni di beni in territorio svizzero con materiale importato dallo stesso prestatore avente sede all’estero
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 3.2.1 · Italiano
Fattispecie
Un’impresa con sede all’estero (prestatore) esegue, in base a un contratto d’appalto o a un mandato, lavori su beni in territorio svizzero apportando materiale proprio da incorporare (ad es. pittura per tinteggiare una facciata, materiali o pezzi di ricambio per montaggi, manutenzioni o riparazioni di macchine).
Trattamento fiscale
Il trattamento fiscale cambia a dipendenza se al momento della fornitura il prestatore (A) è iscritto o no nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.
a) | L’impresa con sede all’estero è iscritta nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero. Nella dichiarazione doganale d’importazione essa è indicata come importatore per indirizzo presso il suo rappresentante fiscale in Svizzera, mentre il suo cliente in territorio svizzero è indicato come destinatario. L’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato del materiale importato (ad es. vernici) sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (senza i costi di lavoro e di montaggio). Si considera valore di mercato ciò che l’importatore (= fornitore), nella fase in cui avviene l’importazione, dovrebbe pagare al momento della nascita del debito d’imposta sull’importazione, in un regime di libera concorrenza, a un fornitore indipendente nel Paese di origine dei beni, per ottenere gli stessi beni. La controprestazione pagata dal fornitore in occasione dell’acquisto è equiparata al valore di mercato, purché tale acquisto sia in relazione con l’importazione. A titolo di semplificazione, la prassi amministrativa consente anche di calcolare l’imposta sull’importazione sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che l’acquirente deve pagare al suo fornitore per il bene fornito (art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA). L’impresa con sede all’estero deve imporre la fornitura sul territorio svizzero eseguita al committente (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA). |
b) | L’impresa con sede all’estero non è iscritta nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero. Nella dichiarazione doganale d’importazione essa è indicata come importatore per indirizzo presso il committente in territorio svizzero, mentre quest’ultimo è indicato come destinatario. L’imposta sull’importazione non si calcola solo sul prezzo di vendita del materiale (ad es. vernici), bensì sulla controprestazione complessiva sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, vale a dire sul prezzo di vendita del materiale inclusa la prestazione lavorativa (ad es. opere da pittore, comprese le vernici; art. 54 cpv. 1 lett. b LIVA). Il cliente contribuente in possesso della decisione d’imposizione all’importazione dell’UDSC può dedurre l’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente (sono fatti salvi gli art. 29 e 33 LIVA). Effettuando simili forniture, l’impresa con sede all’estero può essere assoggettata all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 LIVA) e deve eventualmente annunciarsi presso l’AFC per il suo assoggettamento. |
[Illustrazione: nell’originale] | Semplificazioni: | ||
a) | Nella misura in cui la Confederazione non subisca comprovatamente perdite d’imposta a causa del mancato assoggettamento all’IVA svizzera dell’impresa con sede all’estero, nella prassi amministrativa si rinuncia a iscriverla retroattivamente nel registro dei contribuenti. | ||
b) | Queste semplificazioni non liberano l’impresa con sede all’estero dall’obbligo d’iscriversi nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero nella misura in cui adempie le condizioni per l’assoggettamento. | ||
Prassi in vigore dal 01.01.2018.