3.2.2 Lavorazioni di beni in territorio svizzero senza apporto di materiale importato da incorporare da parte del prestatore avente sede all’estero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 06 · n. 3.2.2 · Italiano

a)

L’impresa (A) con sede all’estero è iscritta nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.

A deve imporre la fornitura (lavorazione) sul territorio svizzero eseguita al cliente (B) (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA).

b)

L’impresa (A) con sede all’estero non è iscritta nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.

Le prestazioni eseguite sul territorio svizzero, eseguite da un’impresa (A) con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, possono, alle condizioni dell’articolo 45 capoverso 2 LIVA, soggiacere all’imposta sull’acquisto presso il destinatario (B) di questi lavori in virtù dell’articolo 45 capoverso 1 lettera c LIVA. Nel caso di una fornitura di beni sul territorio svizzero si deve verificare l’assoggettamento dell’impresa estera (A).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.