7.3 Esportazione di beni a scopo di perfezionamento e reimportazione
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 7.3 · Italiano
Il diritto doganale prevede due regimi di trattamento fiscale all’esportazione in caso di perfezionamento dei beni all’estero e della loro reimportazione:
a) | Il bene, sottoposto al regime d’esportazione, è perfezionato all’estero e successivamente reimportato secondo il regime doganale per l’immissione in libera pratica. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero dei lavori eseguiti all’estero sui beni (art. 3 lett. d n. 2 LIVA) trasferiti verso l’estero secondo il regime d’esportazione (art.’61’LD) per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente sul territorio svizzero (art. 54 cpv. 1 lett. f LIVA). L’imposta sull’importazione non è invece riscossa sul valore come tale del bene reimportato (art. 53 cpv. 1 lett. l LIVA). |
b) | Il bene, sottoposto al regime doganale del perfezionamento passivo, è perfezionato all’estero e successivamente reimportato secondo il regime doganale del perfezionamento passivo. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero dei lavori eseguiti all’estero sui beni (art. 3 lett. d n. 2 LIVA) esportati per il perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente sul territorio svizzero (art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | Chi intende trasferire beni verso l’estero secondo il regime doganale del perfezionamento passivo necessita di un’autorizzazione dell’UDSC. |