7.5 Importazione di beni a scopo di perfezionamento senza riesportazione
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 06 · n. 7.5 · Italiano
Un’impresa con sede all’estero (A) fa perfezionare un bene sul territorio svizzero, incaricando il perfezionatore o rifinitore svizzero (B) che esegue questo lavoro di spedire successivamente il bene perfezionato al suo acquirente (C) sul territorio svizzero. In questo caso, l’impresa estera A esegue una fornitura sul territorio svizzero, ciò che comporta, di principio, il suo assoggettamento.
Nella dichiarazione doganale all’importazione, l’impresa con sede all’estero (A) va indicata come importatore e il perfezionatore o rifinitore svizzero (B) come destinatario. L’imposta sull’importazione è riscossa sul valore di mercato del bene importato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (→ cifra 7.4.1 lett. a; art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA).
Il perfezionatore o rifinitore (B) e l’acquirente (C) non hanno diritto a dedurre a titolo d’imposta precedente l’imposta sull’importazione dovuta sull’importazione del bene consegnato a B per il perfezionamento.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.