8.2.1 Importazioni

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 luglio 2015

AFC · Info IVA 06 · n. 8.2.1 · Italiano

Un bene, che si trova all’estero al momento della sua messa a disposizione per l’uso o il godimento, è dato in locazione o in leasing a destinazione del territorio svizzero. Il locatore o datore del leasing (A) esegue in tutti i casi una fornitura all’estero (art. 7 LIVA), sia se il bene è preso in consegna all’estero dal locatario o prenditore del leasing (B), sia se il locatore o datore del leasing (A) lo trasporta o spedisce al locatario o prenditore del leasing (B) sul territorio svizzero (→  cifra 8.2.1.2.1).

[Illustrazione: nell’originale]

Per contro, il locatore o datore del leasing (A) esegue una fornitura sul territorio svizzero se prende a carico il trasporto o la spedizione del bene sul territorio svizzero e importa il bene sulla base della sua dichiarazione d‘adesione estero (→  cifre 2.4 e 8.2.1.2.2).

Suddivisioni

  1. 8.2.1.1 Importazione secondo il regime doganale dell’ammissione temporanea
  2. 8.2.1.2 Importazione secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica