8.2.1 Importazioni
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 luglio 2015
AFC · Info IVA 06 · n. 8.2.1 · Italiano
Un bene, che si trova all’estero al momento della sua messa a disposizione per l’uso o il godimento, è dato in locazione o in leasing a destinazione del territorio svizzero. Il locatore o datore del leasing (A) esegue in tutti i casi una fornitura all’estero (art. 7 LIVA), sia se il bene è preso in consegna all’estero dal locatario o prenditore del leasing (B), sia se il locatore o datore del leasing (A) lo trasporta o spedisce al locatario o prenditore del leasing (B) sul territorio svizzero (→ cifra 8.2.1.2.1).
[Illustrazione: nell’originale] | Per contro, il locatore o datore del leasing (A) esegue una fornitura sul territorio svizzero se prende a carico il trasporto o la spedizione del bene sul territorio svizzero e importa il bene sulla base della sua dichiarazione d‘adesione estero (→ cifre 2.4 e 8.2.1.2.2). |
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