6 Correzioni dell’imposta precedente nell’ambito della procedura di notifica
Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione
In vigore · Stato dal 1 giugno 2015
AFC · Info IVA 10 · n. 6 · Italiano
Se si applica, obbligatoriamente o volontariamente, la procedura di notifica
(art. 38 LIVA e 101–105 OIVA), occorre anche verificare se si è in presenza di una modifica d’utilizzazione.
Per l’assuntore contribuente è inoltre importante conoscere:
se il precedente proprietario (trasferente) aveva diritto alla deduzione totale o parziale dell’imposta precedente;
in che misura presso quest’ultimo sono già state considerate le modifiche d’utilizzazione fiscalmente rilevanti.
Se il contribuente non è in possesso di documenti rilevanti in relazione ad entrambi i punti (schede contabili, giustificativi dell’imposta precedente, documenti appropriati con le quote percentuali, rendiconti d’imposta ecc.), la ripresa di un patrimonio mediante procedura di notifica è parificata a un acquisto con diritto alla deduzione totale dell’imposta precedente (art. 105 OIVA). Se il patrimonio (o una parte di esso) ripreso viene utilizzato per un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale, si verifica una modifica d’utilizzazione. La correzione dell’imposta precedente per consumo proprio va effettuata sull’intero valore di quella parte dell’utilizzazione che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Se il contribuente può documentare in modo inequivocabile entrambi i punti, i rapporti d’utilizzazione del precedente proprietario possono essere tenuti in considerazione (art. 105 OIVA). Non si verifica alcuna modifica d’utilizzazione, se il contribuente utilizza il patrimonio (o parte di esso) ripreso nella stessa proporzione, come il precedente proprietario, nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente e nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale. Di conseguenza, non va effettuata alcuna correzione dell’imposta procedente per consumo proprio.
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA “Procedura di notifica”. |