3 Principi per la correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo)
Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione
In vigore · Stato dal 25 agosto 2025
AFC · Info IVA 10 · n. 3 · Italiano
L’oggetto di una correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) è costituito unicamente dalle imposte precedenti a suo tempo fatte valere o non fatte valere su spese e investimenti fiscalmente rilevanti.
Al riguardo si distingue tra:
beni immobili acquistati e fabbricati in proprio; tasso di ammortamento lineare del 5 % annuo (→ cifra 3.1);
beni mobili acquistati e fabbricati in proprio; tasso di ammortamento lineare del 20 % annuo (→ cifra 3.2);
prestazioni di servizi da parte di terzi; tasso di ammortamento lineare del 20 % annuo (→ cifra 3.3).
Inoltre, occorre verificare se un bene è da considerarsi utilizzato o non utilizzato:
un bene immobile o mobile è considerato utilizzato quando è stato destinato a uno scopo qualsiasi all’interno dell’azienda del contribuente (ad es. per la locazione o l’utilizzazione come mezzo d’esercizio). L’utilizzazione da parte del proprietario precedente è irrilevante;
un bene immobile o mobile è considerato non utilizzato quando non è stato destinato a uno scopo qualsiasi all’interno dell’azienda del contribuente (ad es. per la locazione o l’utilizzazione come mezzo d’esercizio). L’utilizzazione da parte del proprietario precedente è irrilevante.
Tale distinzione è importante in relazione alle modifiche d’utilizzazione, poiché l’ammortamento è considerato solo a partire dall’anno d’utilizzazione del bene immobile o mobile (calcolo del valore attuale secondo l’art. 31 cpv. 3 o l’art. 32 cpv. 2 LIVA).
Nel determinare il valore attuale occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell’utilizzazione della prestazione, l’ammortamento per tutto il periodo fiscale. Nell’ultimo periodo fiscale non ancora concluso non occorre per contro considerare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica d’utilizzazione intervenga l’ultimo giorno del periodo fiscale (art. 70 cpv. 2 o 73 cpv. 2 OIVA).
Esempio
Il titolare di un negozio di biciclette (impresa individuale) offre per il giro del Lago Maggiore un servizio di noleggio di biciclette elettriche. Poiché suo figlio sedicenne inizia un tirocinio, il titolare mette durevolmente a disposizione del figlio per il tragitto casa-lavoro una bicicletta elettrica utilizzata (prelevamento privato). Il titolare del negozio ha acquistato la bicicletta il 15 aprile 2023 al prezzo di CHF 5385 (incl. IVA del 7,7 %) effettuando la deduzione dell’imposta precedente pari a CHF 385.
Base di calcolo (imposta precedente) | Imposta precedente | |||
Valore d’acquisto della bicicletta al 15 aprile 2023, esclusa IVA del 7,7 % | CHF | 5000 | CHF | 385 |
Variante 1 | CHF | - 77 | ||
Correzione della deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio al 30 aprile 2024 | CHF | 308 | ||
Variante 2 | CHF | 5000 | CHF | 385 |
ammortamento dal 2023 (= primo anno di utilizzazione) fino al 2024 (= ultimo anno trascorso): | CHF | - 154 | ||
Correzione della deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio al 30 settembre 2025 | CHF | 231 | ||
Variante 3 | CHF | 5000 | CHF | 385 |
ammortamento dal 2023 (= primo anno di utilizzazione) fino al 2025 (= ultimo anno trascorso): | CHF | - 231 | ||
Correzione della deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio al 31 dicembre 2025 | CHF | 154 | ||
Inoltre, occorre accertare se vi è un prelevamento o conferimento durevole oppure un’utilizzazione temporanea di beni immobili o mobili (→ cifra 4).
Vi è un prelevamento o conferimento durevole quando un bene non è utilizzato solo temporaneamente bensì durevolmente ed esclusivamente nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente oppure esclusivamente nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale (→ cifre 3.1 e 3.2).
Di principio, vi è un’utilizzazione temporanea quando un contribuente utilizza temporaneamente dei beni esclusivamente, cioè al 100 %, nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente oppure esclusivamente nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale (→ cifra 4):
al massimo 6 mesi per i beni mobili; oppure
al massimo 12 mesi per i beni immobili.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Produzione naturale e attività affini informa in merito al trattamento fiscale dei prodotti della propria azienda da parte dei produttori naturali. |
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