4.2 Trasferimento di sede secondo l’articolo 161 LDIP

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 4.2 · Italiano

Il trasferimento di sede secondo l’articolo 161 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) non rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA e pertanto non si applica la procedura di notifica.

Una società estera che trasferisce la propria sede in Svizzera in virtù dell’articolo 161 LDIP, costituisce, ai fini dell’IVA, un nuovo soggetto fiscale con il proprio numero IVA. A seguito del trasferimento della sede in Svizzera decade l’obbligo fiscale di eventuali stabilimenti d’impresa della società estera, che fino ad allora erano stati considerati come un unico soggetto fiscale. Resta inoltre preclusa la possibilità di rilevare il numero IVA degli stabilimenti d’impresa non più assoggettati all’imposta.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).