Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 13 agosto 2025

AFC · Info IVA 11 · Spiegazioni introduttive riguardanti… · Italiano

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Essa si fonda sulle disposizioni degli articoli 38 LIVA e 101–105 OIVA.

La presente info IVA dà informazioni sui trasferimenti di patrimonio per i quali l’applicazione della procedura di notifica è obbligatoria (→ cifra 1) e sui trasferimenti di patrimonio per i quali l’applicazione della procedura di notifica è facoltativa (→ cifra 2).

La procedura di notifica è una forma particolare di conteggio e di versamento dell’imposta all’AFC. Applicando la procedura di notifica, l’acquirente assume, per i valori patrimoniali alienati, la base di calcolo e il coefficiente d’utilizzazione legittimante la deduzione dell’imposta precedente che aveva l’alienante. Per le transazioni eseguite con questa procedura valgono in linea di massima le stesse disposizioni previste per le altre prestazioni. Si è perciò in presenza di un’alienazione anche quando più valori patrimoniali vengono venduti su ordine di un’autorità, ad esempio nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata (art. 3 lett. c LIVA).

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione dovrebbero permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i loro diritti e di adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi

L’applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi si fonda sui principi descritti nell’info IVA 20 Prassi dell’AFC: applicabilità temporale (info IVA 20). Tutti i link seguenti rimandano all’info IVA 20.

La nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale sono validi a partire dal 1° ottobre 2020, ossia dalla data di pubblicazione dell’info IVA 20, totalmente rielaborata.

Una panoramica degli adeguamenti della prassi secondo la nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale figura alla cifra 1.

Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:

  • prima definizione della prassi (→ cifra 2) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 2.2);

    • a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (→ cifra 2.3);

    • alla valutazione di nuove fattispecie da parte dell’AFC (→ cifra 2.4);

  • modifica della prassi vigente (→ cifra 3) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 3.2);

    • a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (→ cifra 3.3);

    • a un riesame della prassi da parte dell’AFC (→ cifra 3.4);

  • precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).

Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori.

Occorre osservare che le definizioni utilizzate fino al 30 settembre 2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia.

Le versioni precedenti di cifre adeguate sono come sinora reperibili online.

Se una norma di diritto o una prassi è stata modificata dopo che l’informazione è stata fornita o se l’AFC definisce una prassi per la prima volta dopo che l’informazione è stata fornita, il contribuente non può più fare riferimento all’informazione fornita per scritto a partire dalla data dell’entrata in vigore della norma o della pubblicazione della prassi (→ cifra 5).