8 Effetti fiscali

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 8 · Italiano

Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente (art. 38 cpv. 4 LIVA). Egli non può quindi dedurre l’imposta precedente sul prezzo di vendita.

L’acquirente deve comprovare la precedente utilizzazione dei valori patrimoniali assunti. Altrimenti, l’AFC presume che l’alienante abbia utilizzato i valori patrimoniali integralmente per attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 105 OIVA).

In relazione al trasferimento mediante procedura di notifica, l’alienante non può esercitare l’opzione secondo l’articolo 22 LIVA, ragion per cui gli è precluso il diritto di far valere lo sgravio fiscale successivo (art. 32 LIVA). D’altro canto, l’applicazione della procedura di notifica non comporta per l’alienante neppure la correzione della deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio (art. 31 LIVA).

Suddivisioni

  1. 8.1 Documentazione relativa alla precedente utilizzazione
  2. 8.2 Determinazione della modifica d’utilizzazione