2 Assoggettamento delle parti interessate
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 2 · Italiano
Affinché la procedura di notifica trovi applicazione, i partecipanti devono essere assoggettati all’imposta conformemente all’articolo 10 LIVA o rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento in virtù dell’articolo 11 LIVA (art. 38 LIVA e art. 102 OIVA). Il presupposto dell’assoggettamento all’imposta di entrambe le parti è considerato soddisfatto quando:
l’acquirente diventa contribuente contestualmente all’assunzione;
un ufficio di esecuzione o di fallimento procede all’alienazione in nome e per conto del debitore contribuente.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Assoggettamento contiene ulteriori informazioni in merito. |
Anche i seguenti soggetti possono partecipare alla procedura di notifica:
imprese contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein;
imprese estere contribuenti (con o senza stabilimenti d’impresa in territorio svizzero);
gruppi IVA (eccetto per le transazioni tra i membri dello stesso gruppo).
Se una società ancora in fase di costituzione rileva un esercizio, può essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA solo dopo la costituzione definitiva, ovvero alla data della sua iscrizione nel Registro di commercio (registro giornaliero). Tuttavia, se rilevando l’esercizio questa società ha già avviato l’attività imprenditoriale prima della costituzione secondo il diritto civile, le cifre d’affari così conseguite durante questo periodo di transizione vanno imputate alla società e quest’ultima ne dovrà presentare il rendiconto. Inoltre, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la società può dedurre l’imposta precedente dovuta in questo periodo. Di conseguenza la dichiarazione di queste cifre d’affari e imposte precedenti deve avvenire al momento della presentazione del rendiconto IVA per il primo periodo di rendiconto della società.
Esempio
Un garage (impresa individuale) assoggettato all’imposta con annessa scuola guida (formazione = prestazione esclusa dall’imposta) trasferisce l’intero esercizio a un garage che deve ancora essere costituito nella veste giuridica di una società a garanzia limitata. Il contratto è stipulato il 10 dicembre dell’anno precedente e la consegna dell’esercizio avviene il 4 gennaio con effetto retroattivo degli utili e dei rischi al 1° gennaio. Anche l’attività imprenditoriale della Sagl neocostituita viene avviata il 1° gennaio. L’impresa individuale chiede la cancellazione al 31 dicembre dell’anno precedente, poiché a partire dal momento del trasferimento non svolge più alcuna attività imprenditoriale. La Sagl neocostituita viene iscritta nel registro di commercio con effetto dall’8 febbraio. Anche l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA è effettuata all’8 febbraio.
Anche se il 1° gennaio la Sagl neocostituita non è ancora iscritta nel registro di commercio, si applica obbligatoriamente la procedura di notifica. Le cifre d’affari realizzate e le spese registrate tra il 1° gennaio e l’8 febbraio vanno imputate alla neocostituita società. Quest’ultima è tenuta a dichiararle nel rendiconto e potrà dedurre eventuali imposte precedenti.
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda l’imposta diretta, le ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD possono essere eseguite con effetto retroattivo purché, secondo il diritto civile, avvengano al più tardi entro 6 mesi dalla data di chiusura del bilancio. Ulteriori indicazioni sulla dichiarazione dell’IVA nel caso di ristrutturazioni con effetto retroattivo in cui la società alienante continua ad occuparsi dell’esercizio in nome proprio anche dopo la data di chiusura del bilancio sono disponibili alla cifra 9.3. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).